Sanzioni

Referendum popolari regionali

6 maggio 2012

PRINCIPALI SANZIONI

(Testo unico 16  maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni e integrazioni)

 

Art. 86

  Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l’astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 309 (lire 600.000) a € 2.065 (lire 4.000.000), anche quando l’utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all’elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto spese o servizi elettorali.

      La stessa pena si applica all’elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

 

Art. 87

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizia da lui riconosciute false, o con raggiri o artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 309 (lire 600.000) a € 2.065 (lire 4.000.000).

    La pena è aumentata – e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni – se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

   Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone, riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a € 5.164 (lire 10.000.000).

 

Art. 88

   Il pubblico ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio, l’esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell’esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all’astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 309 (lire 600.000) a € 2.065 (lire 4.000.000).

 

Art. 89

    Salve le maggiori pene stabilite nell’art. 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all’ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all’atto dell’insediamento del seggio, incorrono nella multa da € 206 (lire 400.000) a € 516 ( lire 1.000.000). Nella stessa sanzione incorrono i membri dell’ufficio  i quali senza giustificato  motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

   Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

 

Art. 90

   Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e  con la multa da € 309 (lire 600.000) a € 2.065 (lire 4.000.000).

   Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti del presente testo unico destinate alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E’ punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all’ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 a 2.000 euro.

 

Art. 91

  Chiunque si introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell’Ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell’ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno.  L’arma è confiscata.

   Si procede con giudizio direttissimo.

 

Art. 92

   Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali s’introduce nella sala delle elezioni o in quella dell’Ufficio centrale, è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a € 206 (lire 400.000).

   Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all’ordine dal presidente, non obbedisca.

Art. 93

     Chiunque, essendo privato o sospeso dall’esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni  elettorali,  è punito con la reclusione fino a due  anni e con la multa fino a € 2.065 (lire 4.000.000).

   Chiunque sottoscrive più una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell’ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

 

Art. 94

   Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno  a sei anni e con la multa da € 516 (lire 1.000.000) a € 2.065 (lire 4.000.000).

 

Art. 95

  Chiunque concorre all’ammissione al voto di chi non ne ha diritto, o alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino  a euro 1.032 (lire 2.000.000).

  Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all’Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a  € 2.065 (lire 4.000.000).

 

Art. 96

    Chiunque, appartenendo all’Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell’esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la  multa da € 1.032 (lire 2.000.000) a € 2.065 ( lire 4.000.000).

   Chiunque, appartenendo all’Ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

   Chiunque, appartenendo all’Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento,  è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la  multa da € 1.032 (lire 2.000.000) a € 2.065 (lire 4.000.000). In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale, con giudizio direttissimo.

   Il segretario dell’Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a € 2.065 (lire 4.000.000).

   I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a  € 2.065 (lire 4.000.000).

 

 

Art. 97

   Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due  anni e  con la multa fino  a € 2.065 (lire 4.000.000).

   Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino € 2.065 (lire 4.000.000).

 

 

Art. 98

   Il presidente dell’Ufficio che trascura di staccare l’apposito tagliando del certificato elettorale o di far entrare nella cabina l’elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

 

Art. 99

  L’elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da € 103 (lire 200.000) a € 309 ( lire 600.000).

 

 

Art. 102

    Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione del diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

   Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

   Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

  Resta sempre salva l’applicazione delle maggiori pene stabilite dal Codice penale, e in altre leggi, per i reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

 

 

Nota:  ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 8-9-2000, n.299, ogni riferimento al certificato elettorale, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali deve intendersi fatto, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Data di ultima modifica: 19/10/2016

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