Comune di Serdiana - Comunicazione - 55/2012

Calcolo IMU - "Scadenza del 17 Dicembre 3a rata"

Oggetto: Calcolo IMU - "Scadenza del 17 Dicembre 3a rata"

Anno
2012
Settore
Servizio Finanziario
Tipo
Comunicazione
Numero
55
Data inizio pubblicazione
05/11/2012

L'Imu è entrata in vigore dal 1 gennaio 2012 e ha sostituito, come noto, sia l'Ici, sia l'Irpef sui redditi fondiari (sugli immobili non affittati).
Quali sono le scadenze per il pagamento? E quali le modalità per saldare la nuova tassa?

Come e quando si verserà l'Imu?

In tre rate, non più solo due, se si tratta di prima casa, entro il 16 dei mesi di giugno, settembre e dicembre. Tenuto conto delle domeniche, le tre scadenze per il 2012 saranno: 18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre. Ogni rata è pari a un terzo dell'imposta totale. Ma le prime due si calcolano applicando l'aliquota base valida per tutto il territorio nazionale, ovvero il 4 per mille, e si versano usando il modello F24. L'ultima si potrà pagare anche con il bollettino di conto corrente e salderà gli eventuali aumenti decisi entro il 30 settembre dai sindaci.

L'Imu sulla seconda casa, invece, si versa alla vecchia maniera e dunque in due rate: il 50 per cento a giugno (aliquota base del 7,6 per mille) e il conguaglio a dicembre (con l'aliquota che può salire fino al 10,6 per mille).
Come per la vecchia Ici, l'Imu è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese.

Codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, :

3912” - denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;
3913” - denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;
3914” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni –COMUNE”;
3915” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO”;
3916” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili -COMUNE”;
3917” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili -STATO”;
3918” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati –COMUNE”;
3919” - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati -STATO”;

*nello Spazio "Codice Comune" va riportato il codice -  I624  -
*nello spazio “Ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
*nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
*nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
*nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
*nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in
cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

L'ALIQUOTA PER LA PRIMA CASA

Come funzionano le detrazioni?
Valgono solo per la prima casa e sono pari a 200 euro più 50 euro per ogni figlio a carico fino ai 26 anni (al massimo, in totale, 600 euro). In base alla nuova stretta sui criteri di definizione di "prima casa" per ottenere gli sgravi e limitare così gli abusi, queste agevolazioni si conteranno una volta sola per ciascuna famiglia, anche se i singoli componenti hanno "stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi" dello stesso Comune. In altri termini, i coniugi conviventi che posseggono due case e dichiarano residenze separate potranno applicare le detrazioni (ma anche l'aliquota agevolata, più bassa) alla sola abitazione in cui hanno "dimora abituale".

Cosa cambia per i separati o divorziati?
A pagare la nuova imposta sulla casa sarà chi ci abita perché gli è stata assegnata, a prescindere dal fatto che ne sia proprietario.

COMPROPRIETA' IMMOBILI

Caso molto frequente è la comproprietà di un immobile o terreno con il proprio coniuge o familiare. In questo caso la compilazione dell'F24 in cui vanno inseriti gli estremi identificativi del compilatore va effettuata per la relativa quota di possesso.
Anche la quota di esenzione di € 200,00 + la quota di ciascun figlio al di sotto dei 26 anni va sotratta proporzionalmente in ogni versamento per la relativa percentuale di possesso.


Per i dati sulla rendita catastale, consultare il sito http://www.agenziaterritorio.it

Documenti allegati
Allegati (1)
risoluzione-35e-12042012.pdf
(68.18 KB)
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