Comune di Serdiana - Comunicazione - 55/2018

Ordinanza del Sindaco n. 18 del 23.05.2018 - Cura e bonifica cortili e aree edificate e non mediante falciatura dell'erba

Oggetto: Ordinanza del Sindaco n. 18 del 23.05.2018 - Cura e bonifica cortili e aree edificate e non mediante falciatura dell'erba

Anno
2018
Settore
Generale
Tipo
Comunicazione
Numero
55
Data inizio pubblicazione
23/05/2018

Ordinanza del Sindaco n. 18 del 23.05.2018 - Cura e bonifica cortili e aree edificate e non mediante falciatura dell'erba

Il Sindaco ordina:

Nelle aree ricadenti nel centro abitato e periferie ad esso adiacenti, entro un raggio di metri 50 dalle ultime abitazioni ricadenti in area urbana, sia di proprietà di privati che di Enti Pubblici, l'adozione dei seguenti provvedimenti:

  1. Ai proprietari o detentori di cortili e di aree edificate e non di provvedere alla cura e alla bonifica delle stesse mediante falciatura dell'erba, e rimozione dei residui di falciatura e/o eventuale aratura superficiale (20 - 30 centimetri);
  2. Ai proprietari o detentori di fabbricati urbani fatiscenti di tenere gli stessi sgombri da immondizie, nonché di provvedere alla falciatura e alla rimozione dell’erba sia all’interno dell’area sia su quelle prospicienti sulla pubblica via;
  3. A tutti i cittadini di evitare il deposito di avanzi di cibo che possano fungere da richiamo e sostentamento per gli animali randagi;
  4. Ai proprietari di cani di custodire i loro animali presso le loro abitazioni evitando di lasciarli vagare liberi nel centro abitato e nelle campagne circostanti, di sottoporli ai controlli sanitari, di provvedere alla loro cura e disinfestazione ogni qualvolta sia necessario avvalendosi della consulenza del Servizio Veterinario provvedendo a garantire uno spazio adeguato nel proprio cortile sufficientemente curato (con pavimentazione facilmente lavabile );
  5. Ai proprietari o detentori di cortili o fondi di cui al comma 1, di detenere per non più di una settimana raccolte di acque permanenti in pozzi, cisterne, recipienti senza una difesa meccanica e tecnica che impedisca lo sviluppo di zanzare.
  6. Ai proprietari e conduttori delle greggi il divieto di pascolo per un raggio di almeno 100 mt. dal perimetro urbano;


Le disposizioni previste dall’articolo 1, commi 1 e 2, dovranno essere eseguite entro e non oltre il 10 giugno 2018, inoltre il proprietario o detentore delle aree di cui sopra dovrà curare la pulizia delle aree come da disposizioni precedenti fino al 15 ottobre, data normalmente fissata per la cessazione dell’emergenza incendi.
Le disposizioni previste dall’articolo 1, commi 3, 4, 5 e 6, hanno efficacia immediata cioè contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio e dovranno essere rispettate fino al termine dell’emergenza e comunque saranno efficaci sino alla eventuale revoca dell’Ordinanza.

In caso di inosservanza di tali disposizioni e trascorso inutilmente il termine ultimo per l’esecuzione di quanto disposto con la presente Ordinanza, si procederà all’irrogazione delle sanzioni previste, cui seguirà formale diffida ad eseguire quanto disposto entro 15 giorni dalla data di notifica.
Decorso tale termine il Comune provvederà direttamente a far eseguire gli interventi necessari addebitandone le spese agli inadempienti interessati.
L’inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati dalla presente ordinanza, fatta salva l’azione penale, ai sensi dell’art. 650 del codice penale, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 come disposto dal comma 1 bis dell’art. 7 bis del T.U. 267/2000 come introdotto dal D.L. 31/03/2003 n.° 50.

Documenti allegati
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