Chi vota

CHI VOTA

   Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune che avranno compiuto i 18 anni entro il 6 maggio 2012.

   La normativa vigente consente a determinate categorie di elettori, di seguito elencate, di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto non presso l’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale: normale, speciale o volante.

 

AMMISSIONE ALLA VOTAZIONE

   Gli elettori votano presentandosi personalmente al seggio (Art. 41 del D.P.R. n.570 del 1960).

   Tutti gli elettori devono votare nel Comune e nella sezione indicati nella loro tessera elettorale o nella attestazione del Sindaco di cui all’art. 32 bis del D.P.R. n. 223 del 1967, salvo quelli appartenenti alle categorie indicate qui appresso:

- chi sia munito di una sentenza della Corte d’Appello o della Corte di Cassazione che lo dichiari elettore del Comune;

- il Presidente, gli scrutatori, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e i promotori del Referendum, i Segretari dei seggi, nonché gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano elettori di altra sezione o di altro Comune (Art. 12 della L. n. 108 del 1968; Art. 40 del D.P.R. n. 570 del 1960);

- i militari delle Forze armate , gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato nonché gli appartenenti alle Forze pubbliche di polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, votano nel Comune in cui si trovano per causa di servizio con precedenza sugli altri elettori (Art. 49 del D.P.R. n. 361 del 1957);

- i naviganti votano in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per motivi di imbarco, purché autorizzati e con precedenza sugli altri elettori;

- i ricoverati in ospedali e case di cura, che hanno fatto l’apposita richiesta, sono ammessi a votare nel luogo del ricovero;

- i detenuti aventi diritto al voto, che hanno fatto l’apposita richiesta, sono ammessi a votare nel luogo di detenzione.

 

AMMISSIONE AL VOTO DEGLI ELETTORI DEGENTI IN LUOGHI DI CURA

   Gli elettori degenti in luoghi di cura possono esercitare il diritto di voto nel luogo di ricovero.

   A tal fine, entro il terzo giorno antecedente la data della votazione, i predetti elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura; la dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l’elettore è assegnato, deve recare in calce l’attestazione del Direttore sanitario comprovante il loro ricovero nell’Istituto di cura ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto stesso.

   In base a tale richiesta , gli elettori ricoverati riceveranno da parte del Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, anche a mezzo di telegramma, l’attestazione dell’avvenuta inclusione negli appositi elenchi (Art. 42 del D.P.R. n. 570 del 1960).

   Tale attestazione deve essere esibita dall’elettore ricoverato, unitamente alla tessera elettorale ed agli eventuali documenti di riconoscimento, all’atto della votazione e allegata dal Presidente del seggio al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (Art. 10 del D.P.R. n. 299 del 2000).

 

AMMISSIONE AL VOTO DEI NAVIGANTI FUORI RESIDENZA PER MOTIVI DI IMBARCO

   I naviganti che si trovano in un Comune diverso da quelle nelle cui liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune nel quale si trovano per motivi d’imbarco e in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione della tessera elettorale corredata dai seguenti documenti:

1)    Certificato del Comandante del porto o del Direttore dell’aeroporto attestante l’impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza per motivi di imbarco;

2)    Certificato del Sindaco del Comune ove si trovano per l’imbarco, attestante l’avvenuta notifica telegrafica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà espressa dall’elettore di votare nel Comune in cui si trova per motivi d’imbarco (Art. 50 del D.P.R. n. 361 del 1957).

 

AMMISSIONE AL VOTO DEI DETENUTI CHE NE HANNO DIRITTO

   I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare nel luogo di detenzione.

   A tal fine, entro il terzo giorno antecedente quello fissato per le elezioni, i predetti elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione; la dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l’elettore è assegnato, deve recare in calce l’attestazione del Direttore dell’istituto comprovante la detenzione ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

   In base a tale richiesta, gli elettori detenuti riceveranno da parte del Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, anche a mezzo di telegramma, l’attestazione dell’avvenuta inclusione negli appositi elenchi (Art. 8 della L. n. 136 del 1976).

   Tale attestazione deve essere esibita dall’elettore, unitamente alla tessera elettorale, all’atto della votazione ed è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (Art. 13 del D.P.R. n. 299 del 2000).

Data di ultima modifica: 19/10/2016

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